Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05943
Atto n. 4-05943
Pubblicato il 27 settembre 2011
Seduta n. 610
LANNUTTI – Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
nella riunione del 3 agosto 2011 il Governo ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esecuzione dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;
l’Assemblea dell’Organismo unitario dell’Avvocatura (OUA), riunitasi in Roma il 17 settembre 2011 ha approvato un deliberato contro il decreto del Presidente della Repubblica varato dal Consiglio dei ministri che dimezza il risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità permanente compresa tra il 10 e il 100 per cento. La misura deve ora passare al parere consultivo del Consiglio di Stato e poi alla firma del Presidente della Repubblica;
nel deliberato l’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura contesta fortemente il provvedimento che risulta connotato da esclusivi interessi industriali e rivolge un appello perché blocchi (come a Suo tempo fece correttamente il presidente Cossiga) questo «regalo» alle assicurazioni. Già nel 2001, con la legge n. 57, venne operata una calmierazione dei risarcimenti per i danni fisici tra l’1 e il 9 per cento subiti in seguito a incidente stradale, riducendo di molto gli importi sino ad allora liquidati dai giudici. Se allora la giustificazione fu quella di intervenire sulle micro-lesioni (che peraltro sino ad allora erano considerate solo quelle sino al 5 per cento) per ridurre i costi delle polizze assicurative, oggi questa scusa non regge più. Il provvedimento, caso strano, interviene appena due mesi dopo che una sentenza della Cassazione aveva stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano fossero quelle da ritenersi più congrue per il metodo di calcolo e i valori determinati. Secondo queste tabelle, un ventenne con invalidità permanente del 90 per cento fino ad oggi riceverebbe da 850.000 a oltre un milione di euro. Invece, con le tabelle fissate dal Governo, incasserà tra i 450 e i 600.000 euro. Circa la metà. Una vera “eredità” in favore delle assicurazioni. Deve inoltre segnalarsi come tale provvedimento implementi ulteriormente la forte discriminazione fra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il decreto del Presidente della Repubblica non sarebbe applicabile. Ci si può chiedere come possa essere possibile che a fronte di uno stesso danno si possano ricevere risarcimenti tanto diversi. In Europa tale discriminazione causale non è consentita. Con il provvedimento in itinere si annullano 40 anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che aveva posto la persona al centro del diritto e non il mero calcolo economico aziendale. A giudizio dell’interrogante il Governo tenta di annullare con un colpo di spugna (e di mano) tutta la giurisprudenza in materia risarcitoria, sostituendola d’imperio con parametri monetari che contrastano nettamente anche quelli decisi dalla Cassazione;
nel provvedimento l’Assemblea dell’OUA denota anche un forte e nuovo attacco alla magistratura, che verrebbe privata totalmente di diritto del suo potere discrezionale nella decisione del quantum risarcitorio. Nel merito inoltre occorre rilevare come l’emanando decreto del Presidente della Repubblica sia, ovviamente, un atto amministrativo e come tale privo della forza di legge. Se, da un lato, ciò rende evidentemente la norma non soggetta al controllo di legittimità costituzionale, è peraltro evidente, circostanza rilevata anche dai primi commenti ANIA, che tale norma è priva di cogenza dal momento che vi è la possibilità per il magistrato di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo in forza dei noti principi risalenti all’allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248. A prescindere dalla circostanza che la Cassazione ha chiarito come il livello della equità sia costituito dal risarcimento del danno alla persona dalle tabelle milanesi, è evidente che le cosiddette tabelle ministeriali, riduttive nei valori pecuniari e di dubbia valenza per quanto riguarda la definizione dei baremes medico legali, sono viziate sotto diversi profili. Nonostante analoghi vizi “riduzionistici” già all’attenzione della Corte costituzionale, l’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 indica dei valori monetari per la valutazione pecuniaria del percentile di IP; la tabella redatta in sede ministeriale invece, a giudizio dell’interrogante inammissibilmente disattende i criteri progressivi di cui all’art. 139, che, se applicati analogicamente, avrebbero portato a valori pecuniari addirittura superiori alla tabella milanese. L’estensore della tabella (da taluni indicata in un’attuaria in relazioni di parentela con consulenti di compagnia) ha addirittura esplicitato chiaramente la volontà di modificare i criteri attuariali per evitare risarcimenti o troppo bassi o troppo alti. È evidente che tale materia non si presta a valutazioni discrezionali da parte di qualsivoglia funzionario amministrativo, ma è di esclusiva competenza del Parlamento. Tale concetto non sembra essere stato recepito da chi ha redatto la bozza di decreto del Presidente della Repubblica, nonostante in materia vi sia un identico precedente costituito dalla mancata promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Cossiga della cosiddetta legge Amabile, bocciata proprio perché rimetteva alla discrezionalità amministrativa la valutazione del danno alla persona, materia di rilievo costituzionale;
l’Assemblea ascoltata anche la Commissione responsabilità civile, assicurazioni e indennizzo diretto dell’OUA, rileva inoltre come i valori pecuniari di cui alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica non siano stati adeguati all’inflazione essendo gli stessi risalenti al 2005 e perciò appaiono solo ulteriormente penalizzanti; inoltre come, al di fuori di ogni previsione legislativa, siano stati individuati valori differenti per uomini e donne. La assoluta irragionevolezza della scelta discrezionale di chi ha redatto senza alcun confronto con gli operatori del diritto emerge anche dalla assurda circostanza che i valori pecuniari che si intenderebbe adottare non paiono idonei neanche a ricoprire eventuali rivalse dell’INAIL che eroga per il risarcimento del danno biologico in ipotesi di sinistro che integra l’infortunio in itinere, rendite che, se capitalizzate, appaiono superiori alle somme previste dalla bozza di decreto del Presidente della Repubblica. È evidente l’illogicità e l’approssimazione con cui è stato redatto il decreto del Presidente della Repubblica che evidentemente, quanto ai valori pecuniari, giaceva probabilmente dai tempi della legge n. 57 del 2001, essendo stato redatto ancor prima che entrasse in vigore la normativa INAIL su ristoro del danno biologico. Si rileva ancora come la normativa in itinere colpisca i cittadini più deboli, e possa altresì in futuro essere utilizzata come base logistica per limitare anche altre tipologie risarcitorie quali quelle della malasanità o degli infortuni sul lavoro;
l’Assemblea dell’OUA, quindi, fa istanza al Governo affinché ritiri il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati nonché in aperto contrasto con i principi del giusto ed integrale risarcimento e dell’art. 32 della Costituzione e rivolge nel contempo appello affinché non si apponga la firma al decreto del Presidente della Repubblica;
considerato che, qualora il decreto fosse emanato, i bilanci delle compagnie assicurative ne trarranno un rilevante beneficio dovuto a un drastico abbassamento degli esborsi relativi agli indennizzi,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica determinerebbe un calo fino al 50 per cento nei risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro stradale;
se il Governo intenda dare seguito all’istanza dell’Assemblea dell’Organismo unitario dell’Avvocatura;
quali iniziative voglia intraprendere il Governo al fine di sanare le incongruenze del provvedimento in questione che comportano anche una discriminazione tra le vittime di incidenti stradali e le vittime di altri infortuni alle quali il decreto del Presidente della Repubblica non sarebbe applicabile comportando risarcimenti diversi per lo stesso danno;
se ritenga opportuno, nel momento in cui il decreto fosse emanato, intervenire nelle opportune sedi di competenza per ottenere un sostanzioso abbattimento del costo delle polizze affinché ai suddetti benefici, di cui si avvantaggeranno le compagnie, possano accedere anche gli assicurati;
quali iniziative intenda assumere per garantire il pieno rispetto della dignità umana delle vittime dei reati che non può essere calpestata dall’unica preoccupazione di aumentare gli utili delle compagnie assicurative.