Cannistraro-dirigente Bankitalia

 

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07883
Atto n. 4-07883

Pubblicato il 5 luglio 2012, nella seduta n. 759

LANNUTTI – Al Ministro dell’economia e delle finanze. -

Premesso che:

Cannistraro, dirigente della Banca d’Italia preposto alla vigilanza, è stato promosso a direttore della filiale di Bolzano nonostante le denunce che denotano commistioni con le banche vigilate;

il suo compito istituzionale è quello di controllare le banche vigilate nel rispetto delle norme, non quello di svolgere attività di consulenza e difesa delle banche vigilate redigendo, per conto delle stesse banche sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, documenti riservati;

nonostante le ripetute denunce con interrogazioni parlamentari i vertici della Banca d’Italia tacciono. La Banca d’Italia non sembra aver promosso accertamenti e/o adottato provvedimenti nei confronti di dirigenti collusi con il sistema bancario al fine di restituire limpidezza e trasparenza a comportamenti censurabili;

a giudizio dell’interrogante tali comportamenti rappresentano una grave violazione del segreto e dei doveri di ufficio, che vietano espressamente di svolgere attività di consulenza a favore degli intermediari bancari sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia, in palese conflitto di interessi, e che possono configurare finalità di vantaggio personale e patrimoniale a discapito delle attività istituzionali della Banca d’Italia;

questo comportamento favorisce e favorirà sempre la ormai instaurata prassi di rapporti collusivi tra vigilanti e vigilati (controllori e controllati) e i rapporti fiduciari descritti tra dirigenti bancari, che ottengono di “addomesticare” le ispezioni e vigilanti, configurano violazioni così evidenti da integrare i rischi con presunte utilità e tali da rendere opportuno l’avvio di un’urgente indagine patrimoniale che possa escludere tali vantaggi, per non compromettere la reputazione dell’istituzione Banca d’Italia;

centinaia sono i dirigenti della Banca d’Italia che, dopo aver rassegnato le dimissioni, vanno ad occupare posti nei consigli di amministrazione di intermediari bancari e finanziari per cui il controllore diventa dipendente del controllato, nei confronti del quale ha avuto sempre attenzioni particolari fino ad assicurarsene la stima e la fiducia, con buona pace dell’istituzione;

considerato che a giudizio dell’interrogante il responsabile della vigilanza nella sua veste di controllore deve essere super partes, non avere alcun rapporto fiduciario con i controllati, né tantomeno avere rapporti di conto corrente con il controllato altrimenti si ledono i principi di base della concorrenza bancaria e di lealtà all’istituzione Banca d’Italia a cui si è legati da rapporto di lavoro e fiduciari;

risulta all’interrogante che:

l’Istituzione sceglie la strada del silenzio pur di non coinvolgere l’immagine della Banca, sceglie la strada di pagare lauti trattamenti di trasferimento (200.000 euro) – rimuovere dall’incarico con premialità – purché non se ne parli più. Dopo queste premialità il dirigente coinvolto rassegna le dimissioni e passa al libro paga del controllato;

Cannistraro avrebbe aperto un conto corrente con 50.000 euro presso la Banca di Pompiano, a titolo di semplice correntista ovvero come segno di riconoscenza per i servigi resi come consulente;

il direttore Cannistraro avrebbe chiesto l’apertura di un conto corrente secretato presso la Banca di Pompiano e Franciacorta riferito alla suocera dove risulterebbero, nel maggio 2006, operazioni bancarie frazionate con versamenti effettuati per importi di 10.000 euro presso il Banco di Desio;

il controllore della vigilanza della Banca d’Italia di Brescia Cannistraro avrebbe presentato denuncia-querela alla Procura di Milano per conto della suocera e si sarebbe rivolto allo stesso legale avvocato Massimo Iolita, che risulta essere l’avvocato di riferimento della Banca Pompiano e Franciacorta;

al dirigente, in seguito al provvedimento anticrisi, sarebbe stato elargito un acconto di 19.143,76 euro per il suo trasferimento da Brescia a Bolzano. Trattasi di solo acconto per indennità pari al 50 per cento, il trasferimento contempla 200 diarie, 3 quote di indennità di sistemazione, trasloco masserizie, contributi viaggi, spese per congiunti, spese per albergo, alloggio di servizio, eccetera;

considerato infine che sarebbero auspicabili iniziative della Banca d’Italia al fine di accertare i fatti e verificare se vi siano eventuali collusioni di suoi dirigenti con il sistema bancario,

si chiede di sapere

se risulti corrispondente al vero che il direttore Cannistraro sia titolare di un conto corrente presso la Banca di Pompiano dove sarebbero stati versati 50.000 euro a titolo di riconoscenza per i servigi resi come consulente;

se risulti corrispondente al vero che Cannistraro abbia aperto per conto della suocera un conto corrente secretato presso una banca vigilata, Banco Desio, dove avrebbe operato versamenti per importi inferiori a 12.000 euro;

se a giudizio del Ministro in indirizzo non sia stata raggirata la normativa antiriciclaggio relativamente ai versamenti effettuati per importi di 10.000 euro presso il Banco di Desio;

quale sia la valutazione del Governo su quanto esposto in premessa e, in particolare, quali misure urgenti, nel rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della Banca d’Italia, il Governo intenda intraprendere per impedire che siano sempre i soliti a pagare i costi della crisi, mentre gli oligarchi possono continuare a godere di inusitati privilegi, senza essere mai chiamati ad assunzioni di responsabilità;

se il Governo non ritenga di promuovere l’adozione di disposizioni legislative coerenti perché anche le autorità indipendenti contribuiscano a sostenere i costi sociali della crisi economica, generata ad avviso dell’interrogante dall’avidità dei banchieri e da un’inadeguata attività di vigilanza, evitando che lavoratori e pensionati, oltre al danno, debbano subire perfino la beffa di prediche ed esortazioni al risparmio, da parte di coloro che non vogliono offrire soluzioni reali e concrete, contribuendo in prima persona alla difficile congiuntura economica.

Patrone Capo Corpo forestale dello Stato

 

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07890
Atto n. 4-07890

Pubblicato il 5 luglio 2012, nella seduta n. 760

LANNUTTI , BELISARIO – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

nell’ambito della memoria redatta dalla Corte dei conti del Lazio in occasione dell’adunanza per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, da parte del Procuratore generale è stato fatto esplicito riferimento al fenomeno, assai diffuso, delle anomale consulenze cui la pubblica amministrazione ha fatto ricorso illegittimamente. In particolare è stata fatta espressa indicazione di un caso in cui la pretesa di fornire un supporto all’Avvocatura di Stato, nella gestione di una lite mediante l’affidamento di una consulenza esterna, si è posta in contrasto con i criteri affermati dal costante e pacifico orientamento della Corte dei conti. La consulenza in questione, a giudizio del Procuratore generale, è apparsa del tutto irragionevole, illegittima ed antieconomica. Nella fattispecie, infatti, l’incarico, oltre ad essere carente di tutti i requisiti suindicati, sarebbe stato deciso in aperta violazione del principio di obbligatorietà ed esclusività dell’assistenza giudiziale a carico dell’Avvocatura dello Stato che, peraltro, già aveva tutelato efficacemente proprio le ragioni della pubblica amministrazione convenuta nel caso concreto riguardante un contenzioso per forniture di elicotteri;

nella medesima memoria si rilevava espressamente altresì come sul piano della ragionevolezza amministrativa e gestionale, ed in considerazione della grande rilevanza patrimoniale, in riferimento alla fornitura di elicotteri al Corpo forestale dello Stato, fossero già emersi profili di dubbio sulla legittimità delle negoziazioni adottate in deroga alla procedura dell’evidenza pubblica decise per effetto della deliberata “segretazione” della materia contrattuale (il riferimento è alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3231 del 24 luglio 2002);

occorre tener altresì conto del fatto che la Corte di giustizia europea, con sentenza 8 aprile 2008 nella causa C-337/05, aveva stabilito che la Repubblica italiana, avendo posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di attribuzione diretta degli appalti per l’acquisto di elicotteri destinati a sopperire alle esigenze di diversi corpi militari e civili, al di fuori di qualsiasi procedura di gara e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva 97/52/CE, e, in precedenza, previste dalla direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata e completata dalla direttiva 80/767/CEE, e dalla direttiva 88/295/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti;

circa l’illegittimità e per gli altrettanto conseguenti profili di danno erariale, a causa dell’affidamento dell’incarico specifico menzionato, il Procuratore generale della Corte dei conti per il Lazio aveva ritenuto di precisare come la stessa scelta iniziale di conferire l’incarico esterno si profilasse incongrua e di assai improbabile realizzazione, attesa l’illogicità istituzionale del mandato conferito. La relazione faceva pertanto riferimento ad un’evidente e macroscopica illegittimità e irrazionalità della opzione amministrativa esercitata dalla pubblica amministrazione nel caso di specie, la quale risultava accompagnata da comportamenti che violano i canoni della buona amministrazione posti a presidio delle pubbliche risorse al fine di evitare spese inutili, eccessivamente onerose o comunque inappropriate ed ingiustificate. Nel caso concreto, sempre a giudizio del Procuratore generale, risultavano altresì violati i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, cui si aggiungeva l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità e di trasparenza, di fonte comunitaria, ex legge n. 15 del 2005;

risulta agli interroganti che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2012, abbia pronunciato sentenza nel giudizio di responsabilità contabile promosso dal procuratore regionale nei confronti dell’ingegner Cesare Anselmo Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, con atto di citazione depositato in data 29 dicembre 2011. Il giudizio concerne la medesima vicenda citata nella memoria di inaugurazione, relativa all’affidamento ad uno studio legale di un incarico di consulenza per la gestione della flotta elicotteristica ed il contenzioso radicato per contrasti insorti con società fornitrici. La Procura, contestando il metodo – reputato in violazione dell’art. 5 del regio decreto n. 1611 del 1933 – ed il merito della consulenza, appalesandosi la stessa non essere stata di alcuna utilità per l’amministrazione, aveva convenuto il Capo del Corpo forestale dello Stato per aver emesso i decreti di approvazione del contratto di affidamento dell’incarico e di liquidazione del compenso, nonché quale soggetto responsabile per non aver preventivamente valutato l’insussistenza dei canoni di legittimità dell’affidamento. Risultava convenuto sia alla luce dell’obbligo dell’amministrazione cui era preposto di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, sia perché del tutto generici erano gli obiettivi che si intendevano raggiungere con la consulenza, i quali potevano essere raggiunti dal personale in servizio, ed infine in quanto responsabile del mancato controllo del risultato dell’incarico conferito;

il collegio giudicante, richiamando l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui ancora il conferimento di incarichi ad esperti alla presenza di precisi presupposti di legittimità, ritenendo che l’incarico di consulenza rientrasse indubbiamente nell’ambito delle funzioni ordinarie, per lo svolgimento delle quali l’amministrazione pubblica non può fare ricorso a contratti di collaborazione e che la medesima attività avrebbe ben potuto essere svolta anche da funzionari del Corpo forestale dello Stato, ha rilevato la patente inutilità della spesa sostenuta;

fatta salva una parte marginale, la consulenza è stata quindi giudicata illegittima, costituendo la relativa spesa un danno erariale di cui deve rispondere il Capo del Corpo forestale. L’ingegner Patrone è stato conseguentemente condannato, in favore dello Stato, al pagamento della somma di 50.000 euro, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali;

l’ingegner Patrone ricopre da oltre 8 anni l’incarico di Capo del Corpo forestale dello Stato, nonostante le circostanze evidenziate da due atti di sindacato ispettivo presentati in Senato (3-00741 e 3-02927). Appare agli interroganti che sia necessario procedere celermente alla sua sostituzione nell’incarico anche alla luce della configurazione della fattispecie di danno erariale accertato dalla Corte dei conti, in quanto soggettivamente non più compatibile con l’attività amministrativa statuale, improntata ai principi costituzionali del buon andamento e dell’equilibrio dei bilanci, anche da ultimo disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo consideri necessario assumere, alla luce della sentenza citata, al fine di procedere immediatamente alla proposta di nomina di un nuovo Capo del Corpo forestale dello Stato al Consiglio dei ministri, in considerazione della delicata attività istituzionale che il Corpo svolge e della conseguente necessità che i suoi vertici siano oggetto di periodico avvicendamento come avviene negli altri Corpi e, comunque, non siano interessati da vicende quali quella descritta.

Illeciti consulente finanziario BCC del Garda

 

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07885
Atto n. 4-07885

Pubblicato il 5 luglio 2012, nella seduta n. 759

LANNUTTI – Al Ministro dell’economia e delle finanze. -

Premesso che:

è giunta all’interrogante la segnalazione di due cittadini A.F, pensionato, e il dottor A.L. che lamentano di essere stati vittima di operazioni illegali da parte di un impiegato dell’ufficio titoli della Banca di credito cooperativo (Bcc) del Garda, filiale di Raffa-Puegnago. Il consulente che gestiva i risparmi dei clienti, seguendoli nei vari investimenti e in ogni tipo di operazione bancaria, avrebbe venduto prodotti finanziari non della Banca, ma della concorrenza, facendoli passare come operazioni bancarie, ingannando i clienti, ed in più avrebbe apposto su determinate operazioni firme apocrife;

in particolare negli investimenti “diversificati” che il consulente proponeva al signor F., che prima di essere seguito dallo stesso investiva i suoi risparmi solo in obbligazioni della Bcc per il timore di perdere il suo capitale, ci sono le seguenti operazioni cosiddette tossiche non regolamentate dal mercato: obbligazioni Hbos in sterline, obbligazioni Kfw, obbligazioni Royal Bank of Scotland, polizze Clerical medical, obbligazioni Morgan Stanley, obbligazioni Bei in corone Islandesi, Renten Bank in moneta Sud Africana, eccetera. Il tutto con una perdita totale di circa 85.000 euro per il pensionato;

inoltre il consulente consiglia al signor F., oltre ai suddetti investimenti, di acquistare polizze della “Vittoria Assicurazioni” per un totale di 65.000 euro circa rivelatesi in seguito prodotti non della Bcc del Garda ma della concorrenza, ingannando il cliente e dicendo che erano investimenti garantiti dalla banca stessa, mentre la verità era che il consulente faceva un secondo lavoro all’interno della banca e nello stesso tempo all’insaputa della banca;

scoperto il tutto, ed in ragione della possibilità di un licenziamento in tronco dell’impiegato, il signor F. spaventatosi avrebbe chiesto all’impiegato di estinguere subito le 5 polizze sottoscritte con l’inganno e di far rientrare il capitale in quanto, non conoscendo il tipo di operazioni e la “Vittoria Assicurazioni”, temeva di perdere tutto;

si precisa che il signor F., pensionato, è riconosciuto dalla Bcc come cliente a livello di massima tutela e quindi classificato nella categoria di cliente al dettaglio;

la banca, per calmare e rassicurare il signor F., avrebbe trasferito il dossier titoli del medesimo a Montichiari dicendo che lì si trovavano professionisti di alto livello che gli avrebbero fatto recuperare le perdite subite nella Filiale di Raffa S/G;

nonostante tutto ciò l’impiegato non veniva licenziato e rimaneva al suo posto;

il signor F., nel periodo successivo, seguito da un altro consulente di alto livello, riconferma perdite ancora più consistenti fino ad oltrepassare i 100.000 euro. Il pensionato parla direttamente con il direttore generale di nuova nomina, Martani, che, sconcertato dai fatti, propone di parlarne in direzione chiedendo al signor F. se avrebbe accettato una transazione 50 a 50 per chiudere la pratica. Il pensionato accetta la proposta, ma la direzione invece si tira indietro;

a questo punto il signor F. decide di adire le vie legali per far valere i suoi diritti. In un primo incontro di fronte al giudice del Tribunale di Brescia, dottor Gianluigi Canali, l’avvocato della banca offre al pensionato la somma di 7.500 euro per chiudere la pratica; ma il pensionato rifiuta;

in un secondo incontro sempre alla presenza dello stesso giudice l’avvocato della banca offre al pensionato la somma di 15.000 euro, che viene rifiutata;

l’avvocato del signor F. presenta istanza di fissazione di udienza al Tribunale per la comparizione delle parti in quanto possiede chiari e inconfutabili documenti e registrazioni telefoniche dei due consulenti della banca stessa dove questi ammettevano la verità dei fatti e quindi sconfessavano tutti i punti che la banca metteva a sua difesa;

stando a quanto raccontato dal signor F. lo stesso giudice assegnato in sede di udienza non chiede né la comparizione delle parti né confronta tutta la documentazione dei fatti, inoltre ignora i testimoni e le ammissione orali dei due consulenti bancari, ed emette sentenza di condanna nei confronti del signor F. e quindi anche a pagare le spese della controparte, che ammontano a 17.500 euro;

il signor F. in data decide di ricorrere in appello e la prima udienza viene fissata per l’ottobre 2015;

considerato che:

analogamente, al dottor A.L. sono stati venduti dallo stesso consulente del signor F., nella stessa Filiale di Raffa, gli stessi prodotti, cosiddetti tossici, nonché prodotti non appartenenti alla banca, spacciati per tali, le stesse polizze “Vittoria Assicurazioni”. Inoltre queste ultime operazioni insieme ad alcune vendite di azioni, avvenute in agosto, riportavano firme false del signor A.L., visto che lo stesso si trovava in quel periodo all’estero (fatto testimoniato dall’agenzia viaggi e dai timbri sul passaporto) e quindi non poteva sottoscriverle;

il dottor L., che prima si fidava ciecamente del consulente, in seguito alla scoperta di firme non sue si è fatto consegnare dalla banca Bcc del Garda la documentazione inerente ai vari movimenti (anche azionari e altri in genere) di alcuni anni indietro e si è reso conto che su alcuni documenti la firma era sua e su altri no;

inoltre il signor L. si accorge, analizzando la documentazione della banca, di un suo assegno girato all’incasso con firma falsa;

ne segue una denuncia penale con una perizia grafologica a firma del perito dottoressa Maria Cristina Carzieri del Tribunale di Brescia, che conferma le firme apocrife, ma in seguito, e non si sa per quali motivi, la denuncia si insabbia forse per attendere la prescrizione;

in seguito il signor A.L. presenta, attraverso i suoi legali, una denuncia civile e ritiene opportuno fare eseguire una seconda perizia grafologica da parte della dottoressa Cinzia Altieri del Tribunale di Milano, la quale a sua volta conferma con un’ampia e dettagliata perizia che molte firme sono apocrife;

il primo incontro delle parti con il giudice di turno del Tribunale di Brescia viene rimandato di 15 giorni perché lo stesso sostiene che la questione non è di sua spettanza;

dopo tre mesi le parti vengono convocate ed il giudice assegnato è lo stesso che ha condotto la causa del pensionato F., conclusasi con sentenza di condanna a suo carico;

durante l’incontro c’è una diatriba pesante tra gli avvocati delle parti e il giudice, e alla fine lo stesso giudice decide che non è convinto delle due perizie grafologiche presentate dal dottor L. e ne chiede una terza della dottoressa Franguelli che conferma alcune firme dubbie e 19 apocrife;

il dottor L. ora è in attesa della prossima udienza prevista per fine settembre, primi di ottobre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall’ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento;

se il Governo sia a conoscenza di un intervento della Banca d’Italia a riguardo e se risulti che questa abbia provveduto ad avviare le attività ispettive del caso al fine di fare luce sui fatti descritti in premessa;

se al Governo risulti sia prassi degli istituti bancari proporre ai propri clienti investimenti rischiosi senza informarli doverosamente;

se risulti che la banca abbia provveduto ad indagare sulla correttezza dello svolgimento dell’attività dell’impiegato dell’ufficio titoli e se, come riferito da voci all’interno dell’istituto circa le intenzioni dello stesso, si sia provveduto a dare seguito a provvedimenti disciplinari nei suoi riguardi;

quali iniziative, anche di carattere legislativo, il Governo intenda promuovere al fine di rafforzare l’indipendenza e la credibilità della Banca d’Italia, al fine di assicurare un’effettiva tutela ai risparmiatori, che non sembra sia stata perseguita in relazione alla vicenda della Bcc richiamata in premessa;

quali iniziative urgenti di propria competenza il Governo intenda intraprendere per evitare le continue vessazioni delle banche a danno della clientela più debole, specie i pensionati che vivono unicamente della propria pensione e dei risparmi di una vita.

Disagi Metro B1 Roma

 

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07884
Atto n. 4-07884

Pubblicato il 5 luglio 2012, nella seduta n. 759

LANNUTTI – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. -

Premesso che:

la neo inaugurata metro B1, ramo della metro B di Roma, realizzata grazie anche ai contributi pubblici, che dalla stazione Bologna arriva per ora fino a quella di Conca d’Oro è stata accompagnata da roventi polemiche, pari se non superiori a quelle che ne hanno scandito la realizzazione;

già il giorno dopo l’inaugurazione vi era stata un’interruzione del servizio durata circa tre quarti d’ora, mentre nei giorni seguenti si sono registrati rilevanti ritardi – si è parlato anche di una ventina di minuti di attesa in banchina – causati, a quanto sembra, dall’agitazione dei macchinisti e che non hanno certo contribuito a migliorare l’umore di un’utenza innervosita dall’aumento delle tariffe e disorientata dal nuovo assetto delle linee di trasporto in superficie introdotto contestualmente all’apertura della B1;

purtroppo, oltre ai disagi sulla metro B1, il 28 giugno 2012 è avvenuto anche un infortunio. Una donna di 37 anni ha subito una caduta in seguito all’arresto improvviso della scala mobile. L’incidente è avvenuto alla fermata Annibaliano della metro B1 e la donna è stata trasportata al Policlinico Umberto I. La trentasettenne è stata quindi sottoposta ad un esame radiografico e medicata con otto punti di sutura;

la maggioranza dell’amministrazione capitolina sostiene che questi disservizi sono stati provocati dai boicottaggi di alcuni macchinisti. Il consigliere Todini afferma che alcuni irriducibili continuano a creare disservizi ai viaggiatori per meri interessi di corporazione. Un comportamento inaccettabile, secondo Todini:

i sindacati in riguardo affermano che non si tratta di uno sciopero selvaggio, bensì di “una fisiologica difesa del personale dovuti a turni di lavoro pesanti” in quanto vi sono delle problematiche che vanno risolte (si veda “Il Messaggero” del 21 giugno 2012);

si legge su “Eco di Roma.org”: «Queste sono le dichiarazioni di Pino Ricciardelli dell’ORSA commentando questi momenti difficili che sta vivendo la metro B e la B1. Sempre secondo Ricciardelli non si poteva pensare che dopo l’incontro con il Prefetto tutto sarebbe tornato alla normalità. Ricciardelli conclude asserendo che “le cose non succedono per miracolo” e che “devono essere cambiate le modalità di assegnazione dei turni” ed “inoltre servono più treni”. (…) Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro si è riunito in questi giorni con i sindacati affermando che “non c’è alcun motivo per precettare i macchinisti”. Al termine dell’incontro è stato firmato dai sindacati autonomi con ATAC e Roma Capitale. È uscito ottimista dall’incontro il prefetto Pecoraro il quale si augura che “i disagi della Metro B1 possano davvero terminare”»;

numerose sono le lamentele dei cittadini pervenute alla redazione del “Messaggero” relativamente alle lunghe attese per effettuare una corsa, tali che per arrivare da un punto all’altro della città appare un’impresa biblica. I cittadini si sentono impotenti rispetto al rimpallo di responsabilità tra Atac e macchinisti;

se, da una parte, sembrano superati per la metro B1 i problemi sindacali, dall’altra, venerdì 6 luglio è indetto uno sciopero di 24 ore che interesserà l’intero trasporto pubblico del Lazio;

la situazione è stata aggravata da una revisione della rete di autobus pubblici non ottimale, con la soppressione di linee particolarmente utilizzate dai lavoratori e dagli studenti;

considerato che:

la Capitale d’Italia non possiede una rete metropolitana consona all’importanza da essa rivestita;

i tempi di realizzazione della rete ed i relativi costi restano eccessivi e i progetti in corso non sembrano idonei a colmare la distanza con le altre Capitali europee;

specifiche criticità sono state rilevate anche con riferimento all’opera recentemente inaugurata ed in particolare emergono dalle affermazioni del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, nella presentazione alla relazione annuale: ”L’indagine relativa all’intervento di realizzazione delle linee B1 e D della metropolitana di Roma, ha messo in evidenza che non c’è stato un corretto trasferimento del rischio all’operatore economico privato, né, per ciò che attiene nello specifico alla Linea D, una corretta valorizzazione immobiliare per la monetarizzazione mediante finanza di progetto”,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché la rete integrata di mobilità pubblica della Capitale, su gomma e ferro (comprese le tratte urbane delle ferrovie regionali), raggiunga almeno la stessa efficienza delle altre Capitali europee, assicurando ai cittadini, che si trovano a combattere quotidianamente con i numerosi disagi del trasporto pubblico, un livello di decoro ed efficienza che Roma, capitale e patrimonio culturale dell’umanità, merita;

se, alla luce della persistente e conclamata situazione di inefficienza e disservizio che caratterizza il trasposto pubblico a Roma, visto che l’unica risposta del Sindaco è stata quella dell’aumento delle tariffe, non ritenga che l’aumento del costo del biglietto non rappresenti il solito sistema di far pagare solo agli utenti la gestione scellerata e fallimentare dell’azienda trasporti capitolina.

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