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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07927
Atto n. 4-07927
Pubblicato il 11 luglio 2012, nella seduta n. 763
LANNUTTI – Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
è giunta all’interrogante la segnalazione di un cittadino, E.M., che lamenta di essere vittima di irregolarità nello svolgimento della procedura fallimentare della sua società;
in particolare il cittadino sostiene che:
lo stato passivo ex art. 95 e 96 del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta legge fallimentare, reso esecutivo in data 21 dicembre 1994, è stato formato in sua assenza, quale legale rappresentante della Ondaclear SpA, non essendo egli mai stato convocato e, quindi, in violazione delle citate disposizioni di legge;
dalla visione dei documenti fallimentari acquisiti nel 2007/2008 è emerso quanto segue: gli istituti di credito furono ammessi per complessive 3.778.523.835 lire con allegati documenti inidonei ad accertare il credito azionato corrispondente a 1.951.444,70 euro al lordo sia di circa 338.762 euro delle documentate simulazioni del credito sia della manifesta collusione per favoreggiamento emergente incontrovertibilmente in questo esposto tra i giudici delegati e i curatori succedutisi nel fallimento e gli istituti di credito ai danni del ceto creditizio e dei fideiussori;
il solo saldaconto fu allegato a tutte le istanze di ammissione al passivo nonostante detto documento non abbia valore probatorio del credito in sede fallimentare: così nella pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 6707 del 18 luglio 1994 – sentenza antecedente alla data della esecutività dello stato passivo del 22 dicembre 1994 -, e nelle pronunce della Cassazione 2751/02, 12233/03, 14234/03, 7087/05; si esprime in senso analogo la circolare del 21 aprile 2007 del Tribunale di Milano, Sez. fallimentare. Nella verifica dei crediti bancari uniforma le disposizioni ai curatori per l’ammissione dei crediti bancari, prescrivendo che, per ottenere l’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento del suo cliente-debitore, la banca deve documentalmente provare che: 1) il contratto da cui deriva il credito è stato stipulato per iscritto (l’art. 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TULB) richiede infatti la prova scritta a pena di nullità); 2) il credito risulta dall’estratto conto integrale e non dal semplice saldaconto previsto dall’art. 50 del TULB;
inoltre, sempre in detto documento, si pone in evidenza ai curatori di azionare il recupero dell’anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto (CMS) a giudizio dell’interrogante illecite. In particolare: a) Monte Paschi Factor (MPF), oggi Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato ammesso al passivo come da istanza per 787.846.824 lire (405.340 euro), affetta da simulazione del credito non rilevata in sede di verifica. Infatti, in data antecedente al deposito dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare del 23 marzo 1994, il MPF incassò dal Comune di Catania unitamente all’importo di 114.736.623 lire (59.257 euro) non ceduto all’incasso, l’importo di 212.551.320 lire (109.774 euro) – valuta 22 febbraio 1994 – e non compreso nella istanza di ammissione al passivo. L’Istituto di credito si appropriò del primo importo senza titolo. La curatela non agì né nei confronti del MPF per appropriazione indebita né nei confronti del Comune di Catania per aver pagato a soggetto privo di titolo. In data 6 giugno 2008, il cittadino, con ricorso ex artt. 102 e 232 della cosiddetta legge fallimentare, respinto con sentenza n. 8455/10 Cron. 1909/10 Rep. 6554/10, chiese la revoca dell’ammissione al passavo del MPS. L’attuale curatore, dottor Leonardo Quagliata, previa autorizzazione del giudice delegato, si costituì per resistere al ricorso a difesa della MPS. Il giudice relatore è lo stesso giudice delegato che autorizzò la costituzione del fallimento con la conseguente soccombenza del cittadino; b) Banca Commerciale Italiana, oggi Intesa San Paolo (credito ceduto a Italfondiario SpA mandante di Castello Finance Srl), ha simulato il credito ammesso al passivo del fallimento. Infatti alla data del fallimento il credito della stessa ammontava a 173.857.305 lire (89.790 euro), compresi interessi, mentre fu ammessa al passivo come da istanza per 205.978.807 lire (106.379 euro). In data 6 giugno 2008, il cittadino, con ricorso ex citati artt. 102 e 232, respinto con sentenza n. 5672/10, Cron. 1459/10, Rep. 4498/10, ha impugnato l’ammissione della banca al passivo del fallimento; l’attuale curatore, dottor Leonardo Quagliata, previa autorizzazione del giudice delegato si è costituito per resistere al ricorso a difesa di Italfondiario SpA. Il giudice relatore è lo stesso giudice delegato che autorizzò la costituzione del fallimento con la conseguente soccombenza del cittadino; c) Banca di Roma, oggi UniCredit Banca SpA, ha simulato il credito ammesso al passivo per 1.441.293.318 lire corrispondenti a 744.365,88 euro. Il cittadino è venuto in possesso di un documento con cui UniCredit Banca SpA comunica al proprio legale che il credito è di 591.224 euro anziché di 744.365,88 euro ammesso al passivo, quindi, simulato per 153.141,88 euro;
il risultato negativo dei due precedenti ricorsi ha indotto il cittadino ad inviare al curatore in data 21 ottobre 2010 una raccomandata con ricevuta di ritorno con allegato il documento della simulazione invitandolo ad agire nell’interesse della massa creditizia con ricorso ex artt. 102 e 232 della cosiddetta legge fallimentare;
il curatore, dottor Leonardo Quagliata, ha riscontrato la raccomandata dichiarando che, in conformità al provvedimento reso in data 27 ottobre 2010 dal giudice delegato del fallimento, costituirebbe esplicita dichiarazione di falsità da parte del creditore ammesso e dunque determinerebbe la revoca ex citato art. 102 e la denunzia ex art. 232 della legge fallimentare rifiutarsi di agire conformemente alla disposizione del giudice delegato;
è seguita la contestazione del cittadino al curatore poiché questi, su conforme disposizione del giudice delegato, ha accordato, immediatamente prima della emanazione della sentenza di appello, una transazione a UniCredit Banca SpA riducendone il credito di 103.025,92 euro ottenuto dal fallimento con la sentenza di primo grado;
la legge fallimentare attribuisce al curatore la difesa del ceto creditizio e gli conferisce con l’art. 102, l’impugnazione dei crediti simulati. Il rifiuto ad agire, anche se conseguente a provvedimento del giudice delegato, dovrebbe determinare nei confronti del curatore la sanzione di cui all’art. 228 della legge fallimentare, salvo altre. L’operato del giudice delegato dovrebbe essere altresì sindacabile se dovesse rispondere al vero il citato provvedimento;
inoltre è stato omesso il recupero dell’anatocismo e delle CMS: in data 30 luglio 1999, il cittadino inviò al giudice delegato e al curatore lettera con allegate raccomandate con ricevuta di ritorno inviate a tutti gli istituti di credito, compresi gli istituti con i quali erano stati interrotti i rapporti negli anni 1992/93, chiedendo il ristoro degli interessi dell’anatocismo e delle CMS, interrompendo così il termine di prescrizione;
nel 2005 fu inoltrata una nuova richiesta con interruzione della prescrizione;
il precedente curatore, avvocato Eugenio Giovannetti, con mirato supporto della relazione del professor Antonio Caiafa, che escludeva la possibilità in capo al curatore di agire giudizialmente sia per il recupero dell’ingente importo degli interessi e delle CMS sia per la simulazione del credito, non avviò alcuna azione di recupero che il signor E.M. ha stimato, sommando le consulenze esplicitate dagli esperti incaricati nel ricalcolo degli interessi con i documenti bancari dal 1985 alla data del fallimento, eliminando l’anatocismo ed escludendo le CMS, in circa 1.760.614,68 euro;
in sede di accesso ai documenti fallimentari non si rinvennero nell’archivio societario del fallimento i documenti degli istituti di credito di data antecedente al 1985. È, quindi, possibile ritenere che la relazione fu mirata a “coprire” sia la distruzione dei documenti bancari antecedenti all’anno 1985 effettuata dal curatore sia l’assenza degli stessi dalle istanze di ammissione al passivo presentate dagli istituti di credito con il solo saldaconto;
con raccomandata del 4 marzo 2011 il cittadino invitò l’attuale curatore, dottor Leonardo Quagliata, a porre rimedio a tali irregolarità, ma nessuna azione è stata attivata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce delle irregolarità lamentate dal cittadino di cui in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall’ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.