Patrone Capo Corpo forestale dello Stato
Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07890
Atto n. 4-07890
Pubblicato il 5 luglio 2012, nella seduta n. 760
LANNUTTI , BELISARIO – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
nell’ambito della memoria redatta dalla Corte dei conti del Lazio in occasione dell’adunanza per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, da parte del Procuratore generale è stato fatto esplicito riferimento al fenomeno, assai diffuso, delle anomale consulenze cui la pubblica amministrazione ha fatto ricorso illegittimamente. In particolare è stata fatta espressa indicazione di un caso in cui la pretesa di fornire un supporto all’Avvocatura di Stato, nella gestione di una lite mediante l’affidamento di una consulenza esterna, si è posta in contrasto con i criteri affermati dal costante e pacifico orientamento della Corte dei conti. La consulenza in questione, a giudizio del Procuratore generale, è apparsa del tutto irragionevole, illegittima ed antieconomica. Nella fattispecie, infatti, l’incarico, oltre ad essere carente di tutti i requisiti suindicati, sarebbe stato deciso in aperta violazione del principio di obbligatorietà ed esclusività dell’assistenza giudiziale a carico dell’Avvocatura dello Stato che, peraltro, già aveva tutelato efficacemente proprio le ragioni della pubblica amministrazione convenuta nel caso concreto riguardante un contenzioso per forniture di elicotteri;
nella medesima memoria si rilevava espressamente altresì come sul piano della ragionevolezza amministrativa e gestionale, ed in considerazione della grande rilevanza patrimoniale, in riferimento alla fornitura di elicotteri al Corpo forestale dello Stato, fossero già emersi profili di dubbio sulla legittimità delle negoziazioni adottate in deroga alla procedura dell’evidenza pubblica decise per effetto della deliberata “segretazione” della materia contrattuale (il riferimento è alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3231 del 24 luglio 2002);
occorre tener altresì conto del fatto che la Corte di giustizia europea, con sentenza 8 aprile 2008 nella causa C-337/05, aveva stabilito che la Repubblica italiana, avendo posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di attribuzione diretta degli appalti per l’acquisto di elicotteri destinati a sopperire alle esigenze di diversi corpi militari e civili, al di fuori di qualsiasi procedura di gara e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva 97/52/CE, e, in precedenza, previste dalla direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata e completata dalla direttiva 80/767/CEE, e dalla direttiva 88/295/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti;
circa l’illegittimità e per gli altrettanto conseguenti profili di danno erariale, a causa dell’affidamento dell’incarico specifico menzionato, il Procuratore generale della Corte dei conti per il Lazio aveva ritenuto di precisare come la stessa scelta iniziale di conferire l’incarico esterno si profilasse incongrua e di assai improbabile realizzazione, attesa l’illogicità istituzionale del mandato conferito. La relazione faceva pertanto riferimento ad un’evidente e macroscopica illegittimità e irrazionalità della opzione amministrativa esercitata dalla pubblica amministrazione nel caso di specie, la quale risultava accompagnata da comportamenti che violano i canoni della buona amministrazione posti a presidio delle pubbliche risorse al fine di evitare spese inutili, eccessivamente onerose o comunque inappropriate ed ingiustificate. Nel caso concreto, sempre a giudizio del Procuratore generale, risultavano altresì violati i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, cui si aggiungeva l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità e di trasparenza, di fonte comunitaria, ex legge n. 15 del 2005;
risulta agli interroganti che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2012, abbia pronunciato sentenza nel giudizio di responsabilità contabile promosso dal procuratore regionale nei confronti dell’ingegner Cesare Anselmo Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato, con atto di citazione depositato in data 29 dicembre 2011. Il giudizio concerne la medesima vicenda citata nella memoria di inaugurazione, relativa all’affidamento ad uno studio legale di un incarico di consulenza per la gestione della flotta elicotteristica ed il contenzioso radicato per contrasti insorti con società fornitrici. La Procura, contestando il metodo – reputato in violazione dell’art. 5 del regio decreto n. 1611 del 1933 – ed il merito della consulenza, appalesandosi la stessa non essere stata di alcuna utilità per l’amministrazione, aveva convenuto il Capo del Corpo forestale dello Stato per aver emesso i decreti di approvazione del contratto di affidamento dell’incarico e di liquidazione del compenso, nonché quale soggetto responsabile per non aver preventivamente valutato l’insussistenza dei canoni di legittimità dell’affidamento. Risultava convenuto sia alla luce dell’obbligo dell’amministrazione cui era preposto di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, sia perché del tutto generici erano gli obiettivi che si intendevano raggiungere con la consulenza, i quali potevano essere raggiunti dal personale in servizio, ed infine in quanto responsabile del mancato controllo del risultato dell’incarico conferito;
il collegio giudicante, richiamando l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui ancora il conferimento di incarichi ad esperti alla presenza di precisi presupposti di legittimità, ritenendo che l’incarico di consulenza rientrasse indubbiamente nell’ambito delle funzioni ordinarie, per lo svolgimento delle quali l’amministrazione pubblica non può fare ricorso a contratti di collaborazione e che la medesima attività avrebbe ben potuto essere svolta anche da funzionari del Corpo forestale dello Stato, ha rilevato la patente inutilità della spesa sostenuta;
fatta salva una parte marginale, la consulenza è stata quindi giudicata illegittima, costituendo la relativa spesa un danno erariale di cui deve rispondere il Capo del Corpo forestale. L’ingegner Patrone è stato conseguentemente condannato, in favore dello Stato, al pagamento della somma di 50.000 euro, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali;
l’ingegner Patrone ricopre da oltre 8 anni l’incarico di Capo del Corpo forestale dello Stato, nonostante le circostanze evidenziate da due atti di sindacato ispettivo presentati in Senato (3-00741 e 3-02927). Appare agli interroganti che sia necessario procedere celermente alla sua sostituzione nell’incarico anche alla luce della configurazione della fattispecie di danno erariale accertato dalla Corte dei conti, in quanto soggettivamente non più compatibile con l’attività amministrativa statuale, improntata ai principi costituzionali del buon andamento e dell’equilibrio dei bilanci, anche da ultimo disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo consideri necessario assumere, alla luce della sentenza citata, al fine di procedere immediatamente alla proposta di nomina di un nuovo Capo del Corpo forestale dello Stato al Consiglio dei ministri, in considerazione della delicata attività istituzionale che il Corpo svolge e della conseguente necessità che i suoi vertici siano oggetto di periodico avvicendamento come avviene negli altri Corpi e, comunque, non siano interessati da vicende quali quella descritta.
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