Ricongiunzioni onerose

 

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07851
Atto n. 4-07851

Pubblicato il 3 luglio 2012, nella seduta n. 756

LANNUTTI , CARLINO – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha eliminato la possibilità di trasferire gratuitamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la contribuzione versata nei fondi esclusivi e sostitutivi. Il citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha, altresì, reso onerosa la ricongiunzione verso l’INPS della contribuzione versata dalle lavoratrici e dai lavoratori in fondi diversi;

in particolare le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le disposizioni che prevedevano il trasferimento della contribuzione all’INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto-legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all’istituto postelegrafonici – Ipost); articolo 124 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un’unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;

le ricongiunzioni sono diventate pesantemente onerose tanto da trasformarsi in una questione sociale. A riguardo sono giunte all’interrogante numerose segnalazioni di lavoratori che lamentano di essere vittima di questa grave ingiustizia;

considerato che:

gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la ricongiunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;

in caso di mancato pagamento dei gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;

la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettono di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato;

in data 27 luglio 2011 la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00690 con la quale si impegna il Governo a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della ricostituzione di posizione assicurativa presso l’INPS,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga necessario che vada garantita una pensione unica a tutti i lavoratori e le lavoratrici che si sono trovati ad avere l’iscrizione previdenziale anche presso due fondi diversi e che vada garantita l’equità tra due persone che hanno lavorato 40 anni, indipendentemente dal fatto che siano state iscritte ad un unico fondo o a più fondi pensionistici;

quali urgenti iniziative normative, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di attività lavorative e di datori di lavoro nel corso della vita, intenda promuovere al fine di consentire ai lavoratori di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi, eliminando le disparità di trattamento di cui sono vittime lavoratrici e lavoratori, che comportano danni proprio a coloro che hanno avuto, o sono stati costretti ad avere, maggiore flessibilità rispetto alle diverse forme lavorative.


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